VALUTABILITÀ AI FINI DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA DEI PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA DERIVANTI DA CAUSA DI SERVIZIO: ESCLUSIONE
I giorni di assenza nei periodi originati da causa di servizio che però, non abbiano comportato una inidoneità assoluta, come sancito dall’art. 14 del DPR 34/95, non possono rientrare nel computo del periodo massimo di aspettativa.
Infatti i periodi di assenza determinati da specifiche cause danno luogo a giustificazione della stessa, per motivazioni differenti che non fanno rientrare il periodo in trattazione nella sommatoria delle giornate. Ciò comporta che alcune assenze, non potendo esser considerate nel computo massimo ai fini della eventuale cessazione dal servizio, devono essere espunte dal calcolo e, seppur consentono al lavoratore di ottenere il beneficio dell’aspettativa, non permettono di interrompere il rapporto di lavoro d’ufficio con l’amministrazione di appartenenza.
Ed è proprio il caso dell’assenza per causa di servizio qualora questa non comporti una inidoneità assoluta, come sancito dall’art. art. 14 del dpr 394/95. Invero, la norma stabilisce che: ”[…] comma 2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. Comma 3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa”. Va poi chiarito come le assenze motivate da causa di servizio per le quali si sia usufruito della aspettativa, devono essere valutate dal punto di vista medico per capire se le stesse hanno comportato una inidoneità temporanea ovvero assoluta.
Nel primo caso, vi sarà un periodo di assenza giustificato da causa di servizio che non sarebbe da calcolare nel computo del periodo massimo oltre il quale il militare non po’ rimanere in servizio.
Nel secondo caso, e cioè laddove si configura una inidoneità assoluta il periodo di assenza dovrebbe essere calcolato nel computo massimo dei giorni di assenza per aspettativa oltre il quale il militare non può rimanere in servizio. perché eventualmente da escludere nel novero dei giorni relativi al periodo massimo di aspettativa concesso dalla legge.