DIVIETO DI COMMISTIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA APPALTO DI SERVIZI
LINEE DI DEMARCAZIONE
Ove il Bando relativo ad un Appalto di Pubblici Servizi richieda o permetta soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente (come è stato qui) l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi solo formalmente di rilievo economico, il che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Infatti diversamente si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell’offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell’offerta tecnica a opera della lex specialis – che prendano in considerazione siffatti parametri economici: mentre ne ricorre il divieto solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica. La mera indicazione numerica relativa ai costi di formazione (perdipiù disancorata rispetto alla realtà effettiva dei costi stessi nella considerazione di quanto richiesto dal Bando ed al numero dei dipendenti impiegati nel servizio) ben difficilmente può consentire un’effettiva ricostruzione ex ante dell’(intera) offerta economica al punto da poter inquinare la trasparenza dell’intera procedura. Non v’è infatti chi non veda che il solo riferimento ai costi di formazione non può dar luogo a una previa conoscenza dell’importo globale dell’offerta economica: dunque ad una vera anticipazione dell’offerta economica fatta in sede di offerta tecnica. Pacificamente la giurisprudenza reca come il giudizio di valutazione sia espressione di un potere ampiamente discrezionale connotato da elementi di tecnicismo insindacabili in questa sede, fatti salvi i limiti di illogicità o irrazionalità manifeste.
Ciò posto in fattispecie di tal fatta non è dato riscontrare alcuna manifesta illogicità nella verifica di congruità svolta dalla Stazione appaltante. Nessuna commistione potrebbe ipotizzarsi, in quanto nell’offerta tecnica era indicata una somma potenziale relativa alle risorse da stanziare per il Piano Formativo mentre nell’offerta economica era indicata la quota di risparmio da garantire all’Ente, tanto che nella concreta esplicitazione successiva al deposito dell’offerta economica non si sono avute indicazioni coincidenti.
L’applicazione dei principi appena enunciati comporta conseguenzialmente che il dato economico indicato nell’offerta tecnica era funzionale all’illustrazione della soluzione proposta rispetto al piano di formazione in coerenza con la legge di gara. Si esclude quindi la sua valenza di dato economico del tutto coincidente con altro indicato nell’offerta economica. Vi è quindi prova per tabulas della totale mancanza di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione.
Questa conclusione consente inoltre di distinguere il caso de quo da altri in cui si è ritenuto che il giudizio circa il rischio di condizionamento debba essere compiuto in astratto in termini assoluti, e non relativi cioè attinenti soltanto alla concreta comparazione tra concorrenti (cfr. Cons. Stato, V, n. 7057/2018, cit., relativa ad un caso in cui il punteggio attribuito alle offerte tecniche, pur essendo inferiore per l’impresa che si assumeva avesse rivelato anticipatamente il dato economico, era rilevante in assoluto, poiché aveva determinato comunque l’ammissione della concorrente alla successiva fase comparativa).
Secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, nelle gare pubbliche possono essere inclusi singoli elementi economici, resi necessari dai profili qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi che non facciano parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i mezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero elementi isolati e del tutto marginali che non consentono in alcun modo di ricostruire l’offerta economica nel suo complesso (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732).
Ed invero, come ritenuto anche di recente dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4342 del 25 giungo 2019, “…possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, V, 22 febbraio 2016, n. 703);- conseguentemente si è ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica d “alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica” (Cons. Stato, III, 20 gennaio 2016, n. 193) o purché non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto (Cons. Stato, V, 13 giugno 2016, n. 2530)”. Questa l’unica conclusione possibile conclusione anche a termini della sentenza del Consiglio di Stato n. 4662/ 2021 resa dalla Terza Sezione – Presidente Franco Frattini.