Integrazione indennità di malattia mancato adeguamento datore di lavoro normativa emergenziale Covid 19 – Depauperamento lavoratore – Sentenza di accoglimento Tribunale di Napoli Sez. Lavoro e Previdenza
Il legislatore (art. 38 Cost., DL 663/79 conv. In L. 33/80 e art. 2110 c.c.) ha provveduto a fornire giusta tutela a tutti i lavoratori dipendenti nel caso in cui questi si trovino nella materiale impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa di una malattia non professionale.
In casi di tal fatta il lavoratore ha diritto a percepire una indennità nella misura e nei termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. In ragione dell’emergenza epidemiologica è stata emanata una normativa di maggiore tutela per alcune categorie di lavoratori cosiddetti “fragili”.
Ciò posto, il comma 2 dell’articolo 26 dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, L. n. 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, co. 1, L. n. 104/1992), ovvero con patologie per cui vi è raccomandazione scientifica di evitare contatti a rischio, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.
La normativa di settore disciplina anche la procedura a mente della quale il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
Il riferimento operato nel Messaggio INPS 2854 /2020 alla decurtazione pari ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico, riguarda un procedimento interno di verifica dello stesso Istituto che sarà evaso, peraltro, con la trasmissione della documentazione corroborante in un anno dalla richiesta. Non inficia quindi il calcolo e la liquidazione della relativa indennità.
Si precisa poi che per la maggior parte dei settori lavorativi, l’importo dell’indennità di malattia è pari:
- al 50% della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio della malattia, per i primi 20 giorni;
- al 66,66% della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio della malattia, per i giorni successivi al 20°.
Nella generalità dei casi i contratti collettivi di categoria prevedono che dette percentuali siano integrate dal datore di lavoro, fino a garantire il 100% della normale retribuzione netta che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
È fatto quindi obbligo al il datore di lavoro di determinare e liquidare un importo che viene definito “integrazione” e che comunque deve essere calcolato sottraendo alla retribuzione spettante al lavoratore per i giorni lavorativi compresi nel periodo indennizzato l’indennità erogata dall’Inps: il tutto moltiplicato, come ripetesi, per il coefficiente di lordizzazione.
Purtroppo duole rimarcare che nel periodo che va dal marzo 2020 al luglio 2020 molti datori di lavoro (sia pubblici che privati) non hanno corrisposto la detta integrazione, correlata e parametrata alla cosiddetta degenza ospedaliera. Ciò con evidente illegittimità.
Sul punto si è espresso da ultimo il Tribunale di Napoli – con un provvedimento redatto dal Presidente di Sezione Dr.ssa Maria Rosaria Lombardi – che ha condannato la Nephrocare S.p.A. all’erogazione in favore del lavoratore, difeso dallo studio Mautone, dell’integrazione dell’indennità di malattia non corrisposta.
Si precisa che anche nel caso di specie risulta applicabile il termine prescrizionale di cinque anni per inoltrare la richiesta di integrazione indennità di malattia per i mesi sino al luglio 2020.