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Maggio
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Responsabilità della P.A.
Niente risarcimento del danno da ritardo se la documentazione allegata all’istanza del privato è carente
In tema di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), i termini per la conclusione del procedimento non iniziano a decorrere, con conseguente inesistenza dell’inerzia provvedimentale, ogniqualvolta la documentazione allegata all’istanza del privato non corrisponda alle previsioni normative e necessiti, perciò, di essere integrata.
TAR Lazio, sezione II-quater, 2 maggio 2020, n. 4558